Infatti alcune Regioni hanno scelto di non prevedere alcuna incompatibilità specifica in materia, altre hanno fatto un generico riferimento alla legislazione statale, ad oggi, invece, la Regione Molise ancora contempla questa scelta, peraltro molto restrittiva nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine alle attività pubbliche di competenza regionale. Se in certi casi tale preclusione appare legittima e opportuna, essa diventa eccessiva e discriminante qualora venga estesa genericamente ad intere categorie di operatori, senza verificare, in concreto, se essi esercitino funzioni specifiche tali da rendere la loro azione conflittuale con gli interessi della Regione.
Tale regola, inoltre, appare superata dall’evoluzione normativa in materia, la quale riconosce ai citati appartenenti, il diritto di partecipare, come detto, alle attività pubbliche, associative e sindacali, nel rispetto dei diritti civili universalmente riconosciuti a tutti i cittadini. Per questo ritengo sia opportuno che si riesamini la legge regionale n. 16, del 2002, limitatamente all’art. 2, comma 1, lettera f, in quanto discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza sostanziale previsto dalla Carta Costituzionale. Del resto, l'interesse della Regione è quello di ottenere l’apporto delle migliori risorse umane, morali e professionali, e gli operatori di legge, tutto questo possono sicuramente offrirlo, contribuendo ad un più ampio arricchimento funzionale della Regione stessa, nell’interesse della collettività regionale.
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