Regione Molise
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Assessorato alle Politiche dello Sviluppo Economico – Politiche del Credito – Società Partecipate – Marketing Territoriale
Proposta di legge sulla istituzione del Parco Archeologico
di San Vincenzo al Volturno
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
XI ^ LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
N°
“Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del Sito di San Vincenzo al Volturno”
(di iniziativa dall’Assessore al Marketing Territoriale Massimiliano Scarabeo)
Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del Sito di San Vincenzo al Volturno
SOMMARIO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità del Parco
Art. 3 Area del Parco
Art. 4 Convenzione tra i soggetti pubblici interessati
Art. 5 Pianificazione territoriale
Art. 6 Gestione dell’area del Parco
Art. 7 Comitato di coordinamento del Parco
Art. 8 Risorse finanziarie
Art. 9 Divieti
Art. 10 Norma transitoria a tutela del parco
Art. 11 Disposizioni finanziarie
Art. 12 Pubblicazione
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Molise riconosce il carattere archeologico-storico-artistico -naturale
del patrimonio del sito dell’antica Abbazia di San Vincenzo al Volturno
e la specificità ambientale del territorio in cui esso ricade.
2. La Regione Molise, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosce l’area di San Vincenzo al Volturno come “un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto” e pertanto istituisce con la presente legge il “ Parco archeologico storico- naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”.
3. La valorizzazione del sito, interessato dalle presenze di archeologia preclassica, classica, tardoantica, medievale e post-medievale, con particolare riguardo alle testimonianze archeologiche del monastero altomedievale (secoli VIII – IX), sono di preminente interesse regionale.
Art. 2
(Finalità del parco)
1. L’istituzione del parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione delle testimonianze materiali pertinenti al complesso monastico di San Vincenzo al Volturno, ed in genere del palinsesto delle testimonianze archeologiche leggibili presso il sito;
b) la protezione, la ricostituzione e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico, naturalistico e paesaggistico del territorio;
c) la salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore preistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico;
d) tutela della qualità dei corsi d’acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad esso collegati;
e) l’educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;
f) la promozione e l’organizzazione della fruizione turistica ai fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi, anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;
g) la promozione degli interventi per lo sviluppo economico e produttivo dell’area del parco compatibilmente con l’esigenza di tutela attiva delle testimonianze storico-archeologiche, dell’ambiente e del paesaggio anche mediante la sperimentazione di nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia;
h) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli insediamenti rurali.
Art. 3
(Area del Parco)
1. L’area del parco è delimitata dai confini evidenziati dalla planimetria allegata alla presente legge( Allegato 1).
2. I confini del Parco sono delimitati con tabelle da collocarsi in modo visibile, sui punti di interruzione o di
corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e recanti la scritta “Parco Archeologico di San Vincenzo al Volturno”.
Art. 4
(Convenzione tra i soggetti pubblici interessati)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 l’istituzione del Parco è attuata mediante una convenzione tra la Regione, i Comuni di Castel San Vincenzo e di Rocchetta al Volturno e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, che definisce, in conformità alla vigente normativa statale in materia di beni culturali, paesaggistici ed ambientali, la disciplina d’uso del Parco, con particolare riguardo agli aspetti della fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari e le misure incentivanti da realizzare con gli stanziamenti pubblici nonché le funzioni di gestione e valorizzazione che ciascun soggetto convenzionato è preposto a svolgere, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il comune di Castel San Vincenzo e il comune di Rocchetta a Volturno si occuperanno in particolare della gestione dei servizi e della logistica per l’accoglienza dei visitatori del parco, nonché della gestione, tutela, valorizzazione e presentazione al pubblico dei beni naturalistici e ambientali dell’area del parco. La regione Molise curerà in particolare il marketing, la promozione e la programmazione degli interventi straordinari sull’area del parco.
Art. 5
(Pianificazione territoriale)
1. Gli interventi concordati nella convenzione di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono comportare modifiche al Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta interessante il comprensorio del Parco, a condizione che siano attuati mediante appositi accordi di programma approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Gli atti relativi all’accordo di programma sono sottoposti, prima della sottoscrizione dell’accordo, alle forme di pubblicità e di raccolta delle opposizioni e delle osservazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale, in quanto compatibili, per la variante di Piano paesistico ambientale di area vasta.
Art. 6
(Gestione dell’area del Parco)
I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4 operano, all’interno di un Comitato di coordinamento, per la definizione di linee guida comuni concernenti le seguenti attività:
a) strategie di promozione turistica del sito, ivi incluse quelle per la creazione di un marchio distintivo dei prodotti autoctoni dell’area del Parco;
b) definizione delle linee guida progettuali per l’individuazione delle risorse da investire per l’implementazione dell’area del Parco, nei suoi diversi aspetti;
c) valutazione dell’impatto delle attività umane sull’area del Parco ed espressione di pareri valutativi sull’ammissibilità delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti;
d) definizione di accordi operativi e iniziative, per il collegamento del parco e della sua operatività nel quadro del sistema dei siti archeologici e museali del territorio della Regione Molise;
e) statuizione di accordi con soggetti privati, in primis quelli le cui proprietà siano insistenti nell’area del Parco, volti a definire forme di collaborazione per: la gestione e la promozione dei servizi al pubblico; la promozione di iniziative di marketing e di diffusione della conoscenza del parco e dei suoi servizi; l’accesso, e la sua regolamentazione, a beni di rilevanza archeologica o monumentale ricadenti nell’area del Parco, ma entro proprietà privata;
f) coordinamento delle attività ricadenti nell’area di esclusiva competenza delle istituzioni del Parco;
g) programmazione annuale dell’impiego delle risorse ordinarie del Parco e progettazione e ricerca di finanziamenti su specifici progetti di promozione e valorizzazione dell’area del Parco;
h) individuazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati, in cui ricadono i monumenti e le loro pertinenze storico-funzionali e di servizio sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo;
i) individuazione di aree e immobili, pubblici e privati, da acquisire perché indispensabili ad assicurare organica attuazione degli interventi previsti dal programma e per la costituzione delle necessarie aree di rispetto, di tutela assoluta e di pubblica fruizione;
j) individuazione di aree da destinare alla fruizione naturalistica;
k) individuazione di aree da destinare al pascolo, al rimboschimento, alla sperimentazione di nuove tecniche di agricoltura, di zootecnica, di silvicoltura scientifica;
l) individuazione di aree e immobili da destinare alla ricreazione attiva, al turismo e al tempo libero;
m) definizione delle opere di pubblica utilità necessarie per la gestione e la fruizione del Parco;
n) la previsione della spesa massima per gli interventi ed i relativi finanziamenti.
Art. 7
( Comitato di Coordinamento del Parco)
1. Il Comitato di coordinamento, che costituisce l’organo di governo del Parco, è composto da:
a) l’Assessore regionale al Marketing Territoriale,
b) l’Assessore regionale alla Cultura,
c) i Sindaci dei comuni di Castel San Vincenzo e di Rocchetta al Volturno, o loro delegati;
d) un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise che viene individuato con la convenzione di cui all’articolo 4 ;
e) un esperto in materia di marketing turistico ed un esperto in materia di ecosistemi dell’Appennino nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione dei sindaci di cui alla lettera c);
f) Un esperto in archeologia del Medioevo e un esperto in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici nominati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise con la convenzione di cui all’ articolo 4.
I componenti di cui alle lettere e) ed f) restano in carica cinque anni ed il loro incarico è rinnovabile.
2. La convenzione di cui all’articolo 4 stabilisce i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 8
(Risorse finanziarie)
1. Per le spese di gestione ordinaria del Parco la Giunta regionale provvede a trasferire annualmente le risorse finanziarie occorrenti.
2. Contribuiscono al finanziamento delle spese di cui al comma 1 i proventi derivanti da attività di biglietteria, di concessione di servizi a privati, di fitti di terreni e immobili, di vendita al pubblico di pubblicazioni, gadgets e supporti informativi.
3. Gli enti compartecipanti alla gestione del Parco potranno altresì impiegare risorse proprie per progetti speciali concordati con il Comitato di Coordinamento del Parco.
Art. 9
(Divieti)
1. Sull’intero territorio del Parco, fermo il rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, delle leggi sulla caccia e pesca, nonché di eventuale regolamento del Comitato di Coordinamento, è vietato in particolare:
a) danneggiare, manomettere o , comunque, alterare le caratteristiche naturali e ambientali;
b) aprire e coltivare cave e torbiere;
c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per lo svolgimento di compiti di istituto;
d) l’esercizio della caccia con qualsiasi mezzo;
e) l’accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;
f) la discarica di materiali di risulta e rifiuti di qualsiasi genere;
g) apporre cartelli pubblicitari;
h) introdurre specie estranee di vegetali o di animali.
Art. 10
(Norma transitoria a tutela del Parco)
1. Nelle more della definizione, con la convenzione di cui all’ art. 4, degli interventi prioritari e dell’eventuale modifica del Piano territoriale di area vasta, nel Parco sono consentite soltanto:
a) attività di manutenzione e risanamento conservativo degli edifici e delle murature esistenti, con il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso;
b) l’espletamento delle coltivazioni agricole preesistenti, con l’esclusione di nuovi dissodamenti o ricarichi di terreno a fini colturali;
c) attività connesse alla conduzione silvo – pastorale dei fondi rustici e attività del tempo libero (circuiti di visita e fruizione del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale);
d) la manutenzione della viabilità carrabile esistente;
e) l’esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione classificate di pubblica utilità.
2. Per le cave ed altre attività estrattive non sono rilasciate nuove autorizzazioni, salvo che per le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, che si quantificano per l’anno 2014 in euro 100.000, si provvede con l’ iscrizione di un apposito stanziamento nella UPB 545 “ Beni e Promozione Culturale gestione archivio storici della Regione” o di assestamento per il relativo esercizio.
2. Per gli esercizi 2014 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.
Art. 12
(Pubblicazione)
1. La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
L’Assessore
Massimiliano Scarabeo
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Assessorato alle Politiche dello Sviluppo Economico – Politiche del Credito – Società Partecipate – Marketing Territoriale
Proposta di legge sulla istituzione del Parco Archeologico
di San Vincenzo al Volturno
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
XI ^ LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
N°
“Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del Sito di San Vincenzo al Volturno”
(di iniziativa dall’Assessore al Marketing Territoriale Massimiliano Scarabeo)
Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del Sito di San Vincenzo al Volturno
SOMMARIO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità del Parco
Art. 3 Area del Parco
Art. 4 Convenzione tra i soggetti pubblici interessati
Art. 5 Pianificazione territoriale
Art. 6 Gestione dell’area del Parco
Art. 7 Comitato di coordinamento del Parco
Art. 8 Risorse finanziarie
Art. 9 Divieti
Art. 10 Norma transitoria a tutela del parco
Art. 11 Disposizioni finanziarie
Art. 12 Pubblicazione
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Molise riconosce il carattere archeologico-storico-artistico
2. La Regione Molise, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosce l’area di San Vincenzo al Volturno come “un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto” e pertanto istituisce con la presente legge il “ Parco archeologico storico- naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”.
3. La valorizzazione del sito, interessato dalle presenze di archeologia preclassica, classica, tardoantica, medievale e post-medievale, con particolare riguardo alle testimonianze archeologiche del monastero altomedievale (secoli VIII – IX), sono di preminente interesse regionale.
Art. 2
(Finalità del parco)
1. L’istituzione del parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione delle testimonianze materiali pertinenti al complesso monastico di San Vincenzo al Volturno, ed in genere del palinsesto delle testimonianze archeologiche leggibili presso il sito;
b) la protezione, la ricostituzione e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico, naturalistico e paesaggistico del territorio;
c) la salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore preistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico;
d) tutela della qualità dei corsi d’acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad esso collegati;
e) l’educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;
f) la promozione e l’organizzazione della fruizione turistica ai fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi, anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;
g) la promozione degli interventi per lo sviluppo economico e produttivo dell’area del parco compatibilmente con l’esigenza di tutela attiva delle testimonianze storico-archeologiche, dell’ambiente e del paesaggio anche mediante la sperimentazione di nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia;
h) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli insediamenti rurali.
Art. 3
(Area del Parco)
1. L’area del parco è delimitata dai confini evidenziati dalla planimetria allegata alla presente legge( Allegato 1).
2. I confini del Parco sono delimitati con tabelle da collocarsi in modo visibile, sui punti di interruzione o di
corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e recanti la scritta “Parco Archeologico di San Vincenzo al Volturno”.
Art. 4
(Convenzione tra i soggetti pubblici interessati)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 l’istituzione del Parco è attuata mediante una convenzione tra la Regione, i Comuni di Castel San Vincenzo e di Rocchetta al Volturno e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, che definisce, in conformità alla vigente normativa statale in materia di beni culturali, paesaggistici ed ambientali, la disciplina d’uso del Parco, con particolare riguardo agli aspetti della fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari e le misure incentivanti da realizzare con gli stanziamenti pubblici nonché le funzioni di gestione e valorizzazione che ciascun soggetto convenzionato è preposto a svolgere, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il comune di Castel San Vincenzo e il comune di Rocchetta a Volturno si occuperanno in particolare della gestione dei servizi e della logistica per l’accoglienza dei visitatori del parco, nonché della gestione, tutela, valorizzazione e presentazione al pubblico dei beni naturalistici e ambientali dell’area del parco. La regione Molise curerà in particolare il marketing, la promozione e la programmazione degli interventi straordinari sull’area del parco.
Art. 5
(Pianificazione territoriale)
1. Gli interventi concordati nella convenzione di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono comportare modifiche al Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta interessante il comprensorio del Parco, a condizione che siano attuati mediante appositi accordi di programma approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Gli atti relativi all’accordo di programma sono sottoposti, prima della sottoscrizione dell’accordo, alle forme di pubblicità e di raccolta delle opposizioni e delle osservazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale, in quanto compatibili, per la variante di Piano paesistico ambientale di area vasta.
Art. 6
(Gestione dell’area del Parco)
I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4 operano, all’interno di un Comitato di coordinamento, per la definizione di linee guida comuni concernenti le seguenti attività:
a) strategie di promozione turistica del sito, ivi incluse quelle per la creazione di un marchio distintivo dei prodotti autoctoni dell’area del Parco;
b) definizione delle linee guida progettuali per l’individuazione delle risorse da investire per l’implementazione dell’area del Parco, nei suoi diversi aspetti;
c) valutazione dell’impatto delle attività umane sull’area del Parco ed espressione di pareri valutativi sull’ammissibilità delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti;
d) definizione di accordi operativi e iniziative, per il collegamento del parco e della sua operatività nel quadro del sistema dei siti archeologici e museali del territorio della Regione Molise;
e) statuizione di accordi con soggetti privati, in primis quelli le cui proprietà siano insistenti nell’area del Parco, volti a definire forme di collaborazione per: la gestione e la promozione dei servizi al pubblico; la promozione di iniziative di marketing e di diffusione della conoscenza del parco e dei suoi servizi; l’accesso, e la sua regolamentazione, a beni di rilevanza archeologica o monumentale ricadenti nell’area del Parco, ma entro proprietà privata;
f) coordinamento delle attività ricadenti nell’area di esclusiva competenza delle istituzioni del Parco;
g) programmazione annuale dell’impiego delle risorse ordinarie del Parco e progettazione e ricerca di finanziamenti su specifici progetti di promozione e valorizzazione dell’area del Parco;
h) individuazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati, in cui ricadono i monumenti e le loro pertinenze storico-funzionali e di servizio sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo;
i) individuazione di aree e immobili, pubblici e privati, da acquisire perché indispensabili ad assicurare organica attuazione degli interventi previsti dal programma e per la costituzione delle necessarie aree di rispetto, di tutela assoluta e di pubblica fruizione;
j) individuazione di aree da destinare alla fruizione naturalistica;
k) individuazione di aree da destinare al pascolo, al rimboschimento, alla sperimentazione di nuove tecniche di agricoltura, di zootecnica, di silvicoltura scientifica;
l) individuazione di aree e immobili da destinare alla ricreazione attiva, al turismo e al tempo libero;
m) definizione delle opere di pubblica utilità necessarie per la gestione e la fruizione del Parco;
n) la previsione della spesa massima per gli interventi ed i relativi finanziamenti.
Art. 7
( Comitato di Coordinamento del Parco)
1. Il Comitato di coordinamento, che costituisce l’organo di governo del Parco, è composto da:
a) l’Assessore regionale al Marketing Territoriale,
b) l’Assessore regionale alla Cultura,
c) i Sindaci dei comuni di Castel San Vincenzo e di Rocchetta al Volturno, o loro delegati;
d) un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise che viene individuato con la convenzione di cui all’articolo 4 ;
e) un esperto in materia di marketing turistico ed un esperto in materia di ecosistemi dell’Appennino nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione dei sindaci di cui alla lettera c);
f) Un esperto in archeologia del Medioevo e un esperto in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici nominati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise con la convenzione di cui all’ articolo 4.
I componenti di cui alle lettere e) ed f) restano in carica cinque anni ed il loro incarico è rinnovabile.
2. La convenzione di cui all’articolo 4 stabilisce i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 8
(Risorse finanziarie)
1. Per le spese di gestione ordinaria del Parco la Giunta regionale provvede a trasferire annualmente le risorse finanziarie occorrenti.
2. Contribuiscono al finanziamento delle spese di cui al comma 1 i proventi derivanti da attività di biglietteria, di concessione di servizi a privati, di fitti di terreni e immobili, di vendita al pubblico di pubblicazioni, gadgets e supporti informativi.
3. Gli enti compartecipanti alla gestione del Parco potranno altresì impiegare risorse proprie per progetti speciali concordati con il Comitato di Coordinamento del Parco.
Art. 9
(Divieti)
1. Sull’intero territorio del Parco, fermo il rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, delle leggi sulla caccia e pesca, nonché di eventuale regolamento del Comitato di Coordinamento, è vietato in particolare:
a) danneggiare, manomettere o , comunque, alterare le caratteristiche naturali e ambientali;
b) aprire e coltivare cave e torbiere;
c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per lo svolgimento di compiti di istituto;
d) l’esercizio della caccia con qualsiasi mezzo;
e) l’accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;
f) la discarica di materiali di risulta e rifiuti di qualsiasi genere;
g) apporre cartelli pubblicitari;
h) introdurre specie estranee di vegetali o di animali.
Art. 10
(Norma transitoria a tutela del Parco)
1. Nelle more della definizione, con la convenzione di cui all’ art. 4, degli interventi prioritari e dell’eventuale modifica del Piano territoriale di area vasta, nel Parco sono consentite soltanto:
a) attività di manutenzione e risanamento conservativo degli edifici e delle murature esistenti, con il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso;
b) l’espletamento delle coltivazioni agricole preesistenti, con l’esclusione di nuovi dissodamenti o ricarichi di terreno a fini colturali;
c) attività connesse alla conduzione silvo – pastorale dei fondi rustici e attività del tempo libero (circuiti di visita e fruizione del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale);
d) la manutenzione della viabilità carrabile esistente;
e) l’esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione classificate di pubblica utilità.
2. Per le cave ed altre attività estrattive non sono rilasciate nuove autorizzazioni, salvo che per le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, che si quantificano per l’anno 2014 in euro 100.000, si provvede con l’ iscrizione di un apposito stanziamento nella UPB 545 “ Beni e Promozione Culturale gestione archivio storici della Regione” o di assestamento per il relativo esercizio.
2. Per gli esercizi 2014 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.
Art. 12
(Pubblicazione)
1. La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
L’Assessore
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