Ho provveduto in data odierna ad inviare
formale segnalazione alla Autorita’ Nazionale Anticorruzione in
relazione alla nomina a Commissario Straordinario del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Isernia-Venafro. Ritengo infatti, sulla base della
normativa nazionale vigente e degli atti del Consorzio adottati in
attuazione della stessa, che vi sia una possiblie situazione di
incompatibilita’ e conflitto di interessi in relazione alla citata
nomina. Ho chiesto pertanto all’ ANAC di valutare la fondatezza o meno
delle mie perplessita’. Ritengo doveroso, quale organo politico di
questa regione, non sottovalutare alcuna ipotesi che – anche solo
astrattamente – possa essere idonea a pregiudicare le ragioni di
imparzialita’, trasparenza e buon andamento che devono necessariamente
improntare l’agere pubblico.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta, nel corso degli
ultimi anni, con una serie di interventi normativi e di Determinazioni
finalizzati a rendere operativa la disciplina in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
nonché delle società e degli enti di diritto privato controllati e
degli enti pubblici economici. In particolare a partire dalla legge n.
190/2012 si è strutturata una complessa regolamentazione che fa
riferimento ad un concetto di corruzione molto ampio, in cui rilevano
non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinata dal Codice
Penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” nelle quali
vanno “compresi tutti i casi di deviazione significativa dei
comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse
pubblico – cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino
impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti – sia che
tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a
livello di tentativo” (cfr. Determinazione n. 8/15 ANAC).
Proprio in esecuzione di tali atti
normativi il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro ha
correttamente adottato gli atti consequenziali. Nello specifico ha
predisposto un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi e
per gli effetti della legge 190/12, integrato (per espressa previsione
dello stesso Consorzio) dalle norme contenute nel Codice Etico dallo
stesso adottato in data 18/12/2015 ed entrato in vigore il giorno
successivo. In tale Codice, all’art. 15 intitolato “Conflitto di
interessi” si è previsto l’obbligo di evitare qualunque situazione di
conflitto di interesse tra attività economiche personali e mansioni
ricoperte nel Consorzio, idonee ad intaccare l’indipendenza nel giudizio
di scelta ed amministrazione dello stesso.
A tal fine è stato espressamente
previsto che si pone come una chiara ipotesi di incompatibilità la
circostanza di “svolgere una funzione di vertice ed avere interessi
economici con fornitori, clienti o concorrenti (…) e curare i rapporti
con fornitori e con clienti e svolgere attività lavorativa presso gli
stessi”. Orbene, il Commissario del citato ente pubblico economico è la
sig.ra Stefania Passarelli (come da nomina e successiva riconferma ad
opera del Presidente, dott. Paolo Di Laura Frattura), la quale è
dipendente di uno dei clienti del Consorzio.
Considerata la oggettiva possibilità di
scelta tra numerosi candidati non gravati da detta situazione di
conflitto di interessi ed alla luce, quindi, della volontà di garantire
la maggiore tutela possibile della trasparenza amministrativa
(facilmente ottenibile attraverso la nomina di diverso soggetto, visto
che – pur non mettendosi in discussione i requisiti della sig.ra
Passarelli – non credo essi siano non riscontrabili in altri candidati
alla carica) avevo sollevato la questione di incompatibilità all’intero
Esecutivo Regionale.
Ciò nonostante, in data 14/3/2016 con
Deliberazione n. 96, il Presidente della Regione ha designato nuovamente
all’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Isernia – Venafro la sig. Stefania Passarelli, basando
la legittimità di tale nomina sulle autodichiarazioni di insussistenza
di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità, nonché di assenza
di conflitto di interessi rese dalla stessa.
La sig. Stefania Passarelli ritiene
dunque di non essere in alcun modo toccata da questioni di
incompatibilità, pur non dando tuttavia alcuna spiegazione in merito a
quanto espressamente previsto da un atto normativo da lei stessa
sottoscritto ed adottato. Perché non si applica il Codice Etico? Qual è
allora la valenza di un atto che integra le disposizioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione se lo stesso viene palesemente
ignorato nella sua applicazione dagli stessi soggetti che lo hanno
predisposto?
In realtà la sig.ra Passarelli tace
completamente sulla esistenza di tale Codice e sulle incompatibilità in
esso previste e richiama a sostegno della propria candidabilità a
Commissario lo Statuto del Consorzio. Tale atto, definito dallo stesso
Consorzio quale “Atto amministrativo Generale” prevede infatti
l’ineleggibilità alla carica di Presidente del Consorzio dei soli
“amministratori e soci di imprese operanti nell’ambito del comprensorio
industriale”. Non essendo ella amministratrice (ma solo dipendente) di
un cliente del Consorzio, ne ha fatto derivare la piena legittimità
della sua nomina.
In sostanza è stato molto più utile, per
la sig.ra Passarelli, omettere qualunque giustificazione in merito al
mancato rispetto del Codice Etico e fare rumoroso riferimento al solo,
citato Statuto. Purtroppo, però, lampanti ragioni giuridiche
compromettono la strada seguita dal Commissario Straordinario e dunque
la sua autodichiarata posizione di carenza di conflitto di interessi.
Infatti, come precisato, lo Statuto del Consorzio è espressamente
qualificato in termini di atto amministrativo generale. Il Codice Etico,
invece, è – anch’esso per espressa qualificazione fatta dall’ente –
diretta integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
che è, a sua volta, atto di natura legislativa essendo previsto dalla
legge n. 190/12 ss.
Ne deriva, ovviamente, sulla base di
elementari logiche di gerarchia delle fonti, così come disciplinate dal
legislatore ordinario e costituzionale, che non può che avere prevalenza
la disposizione contenuta in un atto di natura legislativa piuttosto
che meramente amministrativa. Ma vi è di più. Ed infatti, anche a voler
esaltare la natura dello Statuto del Consorzio ed a volerlo
(impropriamente) considerare al pari di una legge regionale, esso non
potrebbe che soccombere di fronte alla legislazione nazionale
anticorruzione, per chiare ragioni di potestà legislativa esclusiva
statale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
Infatti le legge n. 190/12 ed i
successivi interventi normativi (D.Lgs. n. 33/13) hanno avuto
l’obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle Pubbliche
Amministrazioni. In altre parole i principi e le norme sulla trasparenza
dell’Amministrazione, consentendo un controllo diffuso, costituiscono
strumento prezioso per rinforzare il circuito della legalità,
esprimendo, sotto molteplici profili, un quid pluris rispetto al
principio di pubblicità.
Da questo decisivo punto di vista è
inequivoco l’intento del legislatore di introdurre una disciplina
centralizzata ed uniforme per tutte le Amministrazioni Pubbliche, sulla
base del riconoscimento di inderogabili istanze unitarie volte ad
assicurare che tutti i cittadini fruiscano, in condizioni di omogeneità
sull’intero territorio nazionale, di un determinato livello di
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, funzionale a prevenire e
limitare fenomeni di corruzione.
Basti pensare all’art. 1, comma 59,
della legge 190/12, che qualifica tutte le disposizioni di prevenzione
della corruzione di cui ai commi precedenti della disciplina in parola
come norme di “diretta attuazione” del principio costituzionale di
imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni (art. 97 Cost.); o ancora
agli artt. 1, comma 15, della legge 190/12 e 1, comma 3, del D.Lgs.
33/13, secondo i quali i contenuti della disciplina statale in materia
di trasparenza integrano l’individuazione del “livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni ai fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell’art. 117, comma 2, lett. M) della
Costituzione”.
Pertanto la disciplina sulla trasparenza
amministrativa e l’anticorruzione sono ascrivibili a titolo di
competenza esclusiva dello Stato, con ciò precludendo il ricorso a fonti
secondarie degli enti territoriali ed a fortiori delle autonomie
funzionali come pure a interventi del legislatore regionale e
all’esercizio di potere regolamentare delle amministrazioni competenti.
Tutto ciò è tra l’altro confermato dalla stessa Autorità Nazionale
Anticorruzione che, nella Delibera n. 10/15, ha espressamente ricondotto
a titolo di competenza esclusiva statale la disciplina sugli obblighi
di trasparenza a cui sono assoggettate tutte le amministrazioni
pubbliche nonché il relativo regime sanzionatorio.
Da tutto quanto sinora premesso, derivano in maniera pressoché indiscutibile le seguenti considerazioni:
– Lo Statuto del Consorzio – sia a
volerlo qualificare (come espressamente fatto dall’ente stesso) atto
amministrativo generale che a volerlo innalzare ad atto legislativo
regionale – in applicazione dell’art. 117 Cost. e dei principi in punto
di gerarchia delle fonti non può in alcun modo derogare ai principi
contenuti dalla normativa nazionale in punto di anticorruzione;
– Qualora esso si ponga in contrasto con
una disposizione che sia immediata e diretta applicazione della citata
normativa statale, qual è senza dubbio il Codice Etico, non potrà che
essere disapplicato posta l’obbligatorietà di applicazione della fonte
gerarchicamente superiore o di quella di competenza esclusiva statale
per materia a seconda della natura – amministrativa o legislativa – che
si intenda assegnare allo Statuto del Consorzio;
– Appare quindi del tutto giuridicamente
infondata la autodichiarazione di compatibilità posta in essere dalla
sig.ra Stefania Passarelli sulla base delle disposizioni contenute nello
Statuto del Consorzio;
– Tali condizioni devono essere valutate
in applicazione della normativa statale anticorruzione così come
correttamente applicata dal Consorzio anche attraverso l’adozione del
Codice Etico quale atto integrativo delle disposizioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
Appare inoltre necessario sottolineare
la responsabilità politica ed amministrativa, oltre che giuridica, della
Regione in merito alla nomina (e riconferma) della sig. Passarelli
quale Commissario Straordinario del Consorzio per lo sviluppo
industriale Isernia – Venafro.
Ed infatti nella Determinazione n. 8/15
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’estendere l’applicazione della
normativa anticorruzione anche alle società ed agli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e
degli enti pubblici economici, ha espressamente previsto che la
promozione della suddetta normativa “spetta in primo luogo alle
amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli
enti di diritto privato e gli enti pubblici economici”.
Per tutte le ragioni su esposte, in
esecuzione del mio ruolo politico che mi impone la massima attenzione
possibile nella salvaguardia della legalità in senso stretto nonché
della trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica
Amministrazione, ho ritenuto di segnalare formalmente in data odierna
all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’incompatibilità della sig.ra
Stefania Passarelli a Commissario Straordinario del Consorzio per lo
sviluppo industriale Isernia – Venafro.
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